PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel titolo VII del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 114 è aggiunto il seguente:

      «Art. 114-bis. - 1. Per tutti i reati contemplati nel presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».